Legge 104 uso improprio: truffa

LEGGE 104 USO IMPROPRIO: TRUFFA

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legge 104 uso improprioLegge 104 uso improprio: truffa! La giurisprudenza continua inesorabilmente (e giustamente) a limitare gli abusi dei dipendenti che fanno un utilizzo improprio della legge 104/92 relativa all’assistenza ai familiari ammalati o disabili, ed ad attribuire efficacia e validità alle agenzie investigative private che effettuano tali indagini.

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations

Un’altro dipendente licenziato per giusta causa dopo aver abusato dei permessi ex lege 104/92, grazie anche all’accertamento difensivo dell’agenzia investigativa alla quale si è rivolta la società datrice di lavoro al fine di raccogliere prove inconfutabili e producibili in giudizio.

INVESTIGAZIONI PER LEGGE 104 USO IMPROPRIO

L’Agenzia Investigativa EUROPOL fornisce gli strumenti investigativi per effettuare, nella più assoluta regolarità legislativa, la tua indagine aziendale antiassenteismo, richiedi subito un preventivo via mail cliccando qui; grazie allAgenzia investigativa Europol potrai scoprire il dipendente che abusa della legge 104 e riuscire, tramite il tuo avvocato, ad ottenere il licenziamento del dipendente infedele per giusta causa. La preanalisi per la convenienza o meno ad effettuare un’investigazione aziendale anti assenteismo è gratuita.

ABUSO LEGGE 104: SENTENZE CASSAZIONE SULLA LEGGE 104. Corte Cassazione Sezione Lavoro 04/03/14 n. 4984

Secondo la legge infatti è legittimo il ricorso agli investigatori privati da parte del datore di lavoro davanti anche solo al mero sospetto che i dipendenti tengano comportamenti illeciti ed al fine di ampliare l’oggetto di una eventuale contestazione disciplinare, come lucidamente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 04/03/14 n. 4984 in cui si afferma:

“…osservava la Corte che, tuttavia, non poteva negarsi la natura illecita dell’abuso del diritto di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, citata, tanto ai danni dell’INPS che erogava l’indennità relativa ai giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro a cui carico restavano per tali giornate l’accantonamento per il t.f.r. ed i disagi per fare fronte all’assenza. Peraltro, per giustificare il ricorso al controllo occulto “difensivo” era sufficiente che vi fosse il ragionevole sospetto che il lavoratore tenesse comportamenti illeciti e che non vi fosse la finalità di ampliare l’oggetto della contestazione disciplinare. I testimoni escussi avevano riferito che il N. in due occasioni, alla loro presenza, aveva dichiarato di avere trascorso una vacanza in week end lungo e che, in quanto svolgenti compiti attinenti al rilascio di permessi, essi erano al corrente che in quei giorni il N. era in permesso per la L. n. 104. Era, dunque, al cospetto di tali dichiarazioni, ragionevole il sospetto da parte dell’azienda che i permessi non fossero utilizzati per l’assistenza alla madre e quindi doveva ritenersi giustificato il controllo difensivo occulto per l’accertamento dell’illecito. Dalla liceità dell’accertamento difensivo conseguiva, pertanto, secondo il giudice del gravame, l’utilizzabilità in giudizio degli esiti dello stesso, non essendo stata contestata la veridicità dei fatti, la cui gravità era connessa non solo all’allontanamento temporaneo dall’abitazione materna, ma al fatto che il N., nel giorno di permesso chiesto per il venerdì 11 aprile 2008, alle 7,55 fosse partito con amici e valigia mettendo tra sè e la finalità di assistenza del permesso una distanza ed una previsione di rientro non prossimo, che rendevano evidente come lo stesso fosse stato utilizzato per altre finalità che la legge garantiva con l’istituto delle ferie. La Corte territoriale considerava, poi, la posizione del N. all’interno dell’azienda, quadro del Servizio Legale, e le competenze specifiche di laureato in giurisprudenza, che escludevano ogni possibilità di errore circa la finalità dei permessi e creavano un specifico pericolo di discredito dell’organizzazione aziendale ove gli altri lavoratori fossero venuti a conoscenza di week end allungati dal permesso per assistenza alla madre. L’abuso del diritto veniva, pertanto, ritenuto tale da integrare una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il N., affidando l’impugnazione a cinque motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c…..”

Un’altra sentenza quindi, la 4984 del 4 marzo 2014, in ambito di legge 104 uso improprio, che conferma la possibilità del datore di lavoro di rivolgersi ad un investigatore privato, a tutela del patrimonio aziendale, per verificare se il dipendente, in permesso ex legge 104 del 1992, stia effettivamente adempiendo alle obbligazioni del contratto di lavoro o piuttosto commettendo atti illeciti in danno all’azienda datrice di lavoro, nonchè all’INPS.

Quando il datore di lavoro riesce a dimostrare che il dipendente abusa della legge 104/92, il dipendente infedele rischia il licenziamento per giusta causa ed anche problemi di natura penale con la giustizia (truffa): Tribunale Pisa: 04 marzo 2011 n. 258

Costituisce condotta truffaldina utilizzare i permessi retribuiti, chiesti ed ottenuti ai sensi all’art. 33 legge 104 del 1992, non per assistere il familiare disabile (unica ragione questa per cui l’Ente Pubblico concede il beneficio in esame), ma per attività personali proprie del lavoratore che ne usufruisce. (Nel caso di specie l’imputata ha utilizzato i giorni di permesso retribuito – ottenuti per l’assistenza ad uno stretto parente disabile – per effettuare un viaggio di piacere. Il giudice di merito, in motivazione, ha contraddetto la tesi difensiva secondo cui i permessi retribuiti ai sensi del citato art. 33 (Legge 104 del 92) possono essere utilizzati dal lavoratore anche per il recupero delle energie psicofisiche spese per il costante lavoro di cura ed assistenza al disabile.

LEGGE 104 USO IMPROPRIO: I RIMEDI INVESTIGATIVI

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